ACI : Fermo amministrativo per mancato pagamento della cartella esattoriale
Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli) o dei coobbligati, al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc.) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.
Iscrizione e conseguenze del fermo amministrativo
In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
A seguito dell’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarne l’iscrizione dal PRA.
Il veicolo, infatti:
- non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
- non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
- anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.
Inoltre, se il debitore non paga, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.
Cancellazione del fermo amministrativo
Per la cancellazione del fermo occorre presentare a un qualsiasi ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA):
- il provvedimento di revoca in originale (rilasciato dal concessionario della riscossione dopo aver saldato il debito per il quale il fermo è stato iscritto) contenente i dati del veicolo, del debitore e l’importo del credito di cui si chiede la cancellazione;
- il certificato di proprietà (CdP) o il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD), sul cui retro compilare la nota di richiesta, o il foglio complementare;
- il modello NP-3 (se non si utilizza il CdP o il CDPD come nota di richiesta).
Gli importi da versare al PRA per la cancellazione sono i seguenti:
- imposta di bollo: euro 32,00 (se si utilizza il retro del CdP o il CDPD come nota di richiesta) oppure euro 48,00 (se si utilizza il modello NP-3 come nota di richiesta)
A seguito dell’esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato il nuovo Certificato di Proprietà Digitale (CDPD).
Casi particolari: errore del concessionario e vendita anteriore all’iscrizione del fermo
Se il fermo amministrativo è stato iscritto erroneamente, perché basato su una somma non dovuta dal contribuente (sgravio totale per indebito), il concessionario della riscossione provvede a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell’iscrizione del fermo.
Se il veicolo è stato venduto con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo, dopo aver trascritto il passaggio di proprietà al PRA, il concessionario della riscossione, a seguito di comunicazione da parte dell’ACI, provvederà a cancellare gratuitamente il fermo amministrativo dagli archivi del PRA. Il veicolo non è quindi soggetto ad alcuna limitazione della disponibilità.
Come verificare se è stato iscritto un fermo amministrativo
E’ possibile richiedere una visura della targa del veicolo all’ufficio provinciale ACI (PRA), al costo di Euro 6,00 o tramite il servizio online , o ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto).
Se ci si rivolge ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto), oltre ai costi previsti per legge vanno naturalmente aggiunti i costi per il servizio di intermediazione offerto in regime di libero mercato.
La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel momento.
Come cancellare il fermo amministrativo di auto e moto
Il fermo amministrativo è una misura adottata da Equitalia su veicolo del cittadino che si trova in debito nei confronti dell’erario, nonostante abbia ricevuto la notifica della cartella esattoriale. Pertanto, qualora il contribuente non abbia provveduto a versare in tempo la somma prevista dalla cartella, scatterà in automatico il fermo amministrativo dell’auto, moto o altro veicolo. Il termine ultimo per il pagamento del debito è di 60 giorni, trascorsi i quali interverrà il tanto temuto fermo.
La conseguenze del fermo amministrativo auto e moto
Nel periodo del blocco del mezzo, al conducente è severamente vietato circolare con lo stesso o lasciarlo in una zona di passaggio pubblico. Ad ogni modo, prima della notifica del fermo, il cittadino moroso deve comunque ricevere una lettera di preavviso in cui lo si avverte della misura coercitiva a suo carico. Solo dopo questa comunicazione, e se entro 30 giorni non si provvede al pagamento del debito, il fermo dell’auto verrà iscritto al PRA e diventerà esecutivo.
E’ importante sapere tuttavia che Equitalia non è tenuta a comunicare l’avvenuta iscrizione del fermo. Fino al sanamento del debito, inoltre, la vettura non potrà essere radiata dal PRA (e di conseguenza né esportata o demolita) e non potrà in alcun modo circolare (pena la sanzione). Ma non finisce qui: se il contribuente non paga la sanzione, potrà essere disposta anche la vendita del mezzo. Questa situazione è meno infrequente di ciò che si possa immaginare e, com’è facilmente intuibile, sono numerosi i disagi procurati al malcapitato debitore. Naturalmente esiste un modo per risolvere il problema e ciò è possibile attraverso un procedimento chiamato cancellazione del fermo amministrativo.
Cancellazione del fermo amministrativo: cosa fare?
L’operazione indispensabile per lo sblocco del fermo amministrativo è quella di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa. Il contribuente può richiedere la sospensione del fermo amministrativo pagando il debito in un’unica soluzione o attraverso una rateizzazione della somma. Dopo aver pagato la prima rata, Equitalia invierà una comunicazione con la quale il cittadino moroso potrà recarsi negli uffici del PRA per effettuare l’annotazione della revoca del fermo amministrativo e riprendere a circolare con il veicolo.
Sblocco del fermo amministrativo: vendere il veicolo può essere la soluzione?
Una domanda che in molti si fanno quando incorrono nel fermo amministrativo del proprio veicolo è proprio questa: è possibile vendere l’automobile sottoposta a fermo amministrativo? La risposta è sì, ma ad una condizione: che il debito con Equitalia venga risolto dall’acquirente.
Infatti anche dopo la vendita dell auto o moto in fermo amministrativo, nessuno può comunque utilizzare il veicolo se prima non è stato sanato il debito con Equitalia, anche a rate.
Ne consegue che il venditore del mezzo è tenuto a informare l’acquirente del provvedimento pendente sul veicolo in questione perché altrimenti potrebbe incorrere in pesanti sanzioni, anche di natura penale.
Naturalmente, tutto ciò rende scarsamente appetibile un veicolo in fermo amministrativo sul mercato generico.
Ma il fatto è che il mercato dei ricambi e della componentistica di automobili e moto può offrire valutazioni interessanti e da prendere in considerazione.
Questo è il motivo per cui noi acquistiamo auto e moto con fermo amministrativo, rilasciando al momento del ritiro mediante nostro carro attrezzi un certificato di “cessione di presa in carico” e una documentazione inequivocabile che abbiamo ritirato la vettura con il preciso scopo di ricavarne pezzi di ricambio e che siamo a conoscenza che l’automobile è gravata da fermo amministrativo. In questo modo solleviamo il venditore da ogni responsabilità penale e civile.