Siamo un’azienda italiana e abbiamo una soluzione per te. | Come evitare il fermo amministrativo sul proprio veicolo | Chi compra le auto con il fermo amministrativo?

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I tempi di fermo possono essere evitati. non è un trucco ma una possibilità: è sufficiente co-immatricolare il veicolo con una seconda persona, può essere un amico o un parente. l’amministrazione non può quindi procedere con la detenzione, poiché sarebbe illegittima. Ciò è stato stabilito da diverse sentenze che prescrivevano che il debito di uno dei nominati non dovesse violare il diritto del candidato a utilizzare l’auto. Pertanto, nel caso in cui l’imposta di bollo o un’ammenda non siano state pagate, se l’auto è anche registrata a una seconda persona, l’auto sarà in grado di circolare liberamente.
Una seconda possibilità si presenta quando il veicolo viene utilizzato dal contribuente per motivi di lavoro. Dal momento in cui il debitore dell’amministrazione riceve l’avviso di detenzione, ha un mese per dimostrare di aver bisogno dell’auto per lavorare e quindi per vivere. il veicolo deve essere strumentale alla professione: pensare agli agenti di vendita o ai proprietari di un veicolo usato in un cantiere. la detenzione influenzerebbe l’attività lavorativa. Ovviamente i mezzi utilizzati per un lavoro devono essere registrati nei conti.

Quando l’automobilista non ha i soldi per pagare le cartelle esattoriali (anche a rate) e quindi cancellare il fermo amministrativo, perde definitivamente l’uso dell’auto, né la può rottamare (infatti con il fermo in corso, l’auto non può essere radiata). In alcune Regioni poi, anche con il fermo, si deve pagare il bollo auto. Senza contare che, chi non ha un garage ove lasciare l’auto, dovrà anche rinnovare l’assicurazione nonostante il fermo (è lo scotto di lasciare l’auto su una strada pubblica).
Per questo motivo, se vuoi risolvere il tuo problema di fermo amministrativo, contattaci al numero di telefono 327 0433320 oppure via e-mail info@autofermoamministrativo.it, ricordati che ci interessano solo auto immatricolate dal 2008 in poi

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    Cosa comporta avere un fermo amministrativo sul veicolo? | Cosa si intende con fermo amministrativo | Chi compra le auto con il fermo amministrativo?

    Quali sono le conseguenze di questo fatidico fermo amministrativo? Il proprietario non ha più l’auto, almeno fino a quando non ha pagato il suo debito, annullando così la registrazione dal PRA. Pertanto non può circolare con il veicolo, pena una multa. inoltre, il veicolo non può essere demolito, cancellato dal registro pubblico o portato all’estero. Anche gli acquirenti del veicolo soggetto a detenzione non potranno circolare su strade e autostrade italiane. Se, nonostante la detenzione, il debitore non paga, il concessionario venderà l’auto per recuperare il credito.

    E’ l’atto attraverso il quale enti e amministrazioni, nel recuperare un credito, si avvalgono di un concessionario con potere coercitivo che dispone il fermo o blocco di un bene mobile del debitore (ganasce fiscali).
    Trova origine dall’art.69 R.D. 18.11.23 n.2440 in materia di Contabilità Generale dello Stato, artt. 50 e 60 D.P.R. 29/09/73 n.602 al titolo “Riscossione Coattiva”, art.214 e successivi del nuovo Codice della Strada.
    Il Fermo Amministrativo può quindi essere conseguenza del non pagamento entro i termini di una cartella esattoriale relativa a tasse o debiti tributari dovuti e non pagati (contributi INPS, IVA, IRPEF, Tarsu, bollo auto, etc.), o accessorio ad una determinata sanzione prevista dal Codice della Strada per la quale ad esempio, è necessario il ritiro della carta di circolazione.

    Quando l’automobilista non ha i soldi per pagare le cartelle esattoriali (anche a rate) e quindi cancellare il fermo amministrativo, perde definitivamente l’uso dell’auto, né la può rottamare (infatti con il fermo in corso, l’auto non può essere radiata). In alcune Regioni poi, anche con il fermo, si deve pagare il bollo auto. Senza contare che, chi non ha un garage ove lasciare l’auto, dovrà anche rinnovare l’assicurazione nonostante il fermo (è lo scotto di lasciare l’auto su una strada pubblica).
    Per questo motivo, se vuoi risolvere il tuo problema di fermo amministrativo, contattaci al numero di telefono 327 0433320 oppure via e-mail info@autofermoamministrativo.it, ricordati che ci interessano solo auto immatricolate dal 2008 in poi

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      Quando l’automobilista non ha i soldi per pagare le cartelle esattoriali (anche a rate) e quindi cancellare il fermo amministrativo, perde definitivamente l’uso dell’auto, né la può rottamare (infatti con il fermo in corso, l’auto non può essere radiata). In alcune Regioni poi, anche con il fermo, si deve pagare il bollo auto. Senza contare che, chi non ha un garage ove lasciare l’auto, dovrà anche rinnovare l’assicurazione nonostante il fermo (è lo scotto di lasciare l’auto su una strada pubblica).
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      Siamo un’azienda italiana e abbiamo una soluzione per te. | Cosa si intende con fermo amministrativo | Come difendersi dal fermo da persona fisica | Come evitare il fermo amministrativo sul proprio veicolo

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      Fermo Auto Amministrativo

      E’ l’atto attraverso il quale enti e amministrazioni, nel recuperare un credito, si avvalgono di un concessionario con potere coercitivo che dispone il fermo o blocco di un bene mobile del debitore (ganasce fiscali).
      Trova origine dall’art.69 R.D. 18.11.23 n.2440 in materia di Contabilità Generale dello Stato, artt. 50 e 60 D.P.R. 29/09/73 n.602 al titolo “Riscossione Coattiva”, art.214 e successivi del nuovo Codice della Strada.
      Il Fermo Amministrativo può quindi essere conseguenza del non pagamento entro i termini di una cartella esattoriale relativa a tasse o debiti tributari dovuti e non pagati (contributi INPS, IVA, IRPEF, Tarsu, bollo auto, etc.), o accessorio ad una determinata sanzione prevista dal Codice della Strada per la quale ad esempio, è necessario il ritiro della carta di circolazione.

      Nel caso di un automezzo intestato ad una persona fisica purtroppo le possibilità di impedire il fermo del mezzo sono naturalmente il pagamento del debito. In mancanza si può eccepire che il mezzo diviene indispensabile per l’accompagno di disabili o persone che necessitano di assistenza e accompagno. In alternativa il fermo proseguirà il suo decorso.

      I tempi di fermo possono essere evitati. non è un trucco ma una possibilità: è sufficiente co-immatricolare il veicolo con una seconda persona, può essere un amico o un parente. l’amministrazione non può quindi procedere con la detenzione, poiché sarebbe illegittima. Ciò è stato stabilito da diverse sentenze che prescrivevano che il debito di uno dei nominati non dovesse violare il diritto del candidato a utilizzare l’auto. Pertanto, nel caso in cui l’imposta di bollo o un’ammenda non siano state pagate, se l’auto è anche registrata a una seconda persona, l’auto sarà in grado di circolare liberamente.
      Una seconda possibilità si presenta quando il veicolo viene utilizzato dal contribuente per motivi di lavoro. Dal momento in cui il debitore dell’amministrazione riceve l’avviso di detenzione, ha un mese per dimostrare di aver bisogno dell’auto per lavorare e quindi per vivere. il veicolo deve essere strumentale alla professione: pensare agli agenti di vendita o ai proprietari di un veicolo usato in un cantiere. la detenzione influenzerebbe l’attività lavorativa. Ovviamente i mezzi utilizzati per un lavoro devono essere registrati nei conti.

      Compila il form sottostante o chiama il 327 0433320 se vuoi vendere il tuo veicolo sottoposto a fermo amministrativo

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        ACI, acquisto auto fermo amministrativo, Agenzia Entrate, assicurazione, auto da lavoro, Auto fermo amministrativo, Bollo auto, Cancellare Fermo Amministrativo, Cartella Esattoriale, Codice della strada, Come funziona il fermo amministrativo, comprare auto fermo amministrativo, Cosa fare fermo amministrativo, demolire auto, demolizione auto fermo amministrativo, Equitalia, Fermo Amministrativo, Novità 2020, Opposizione Fermo, perdita possesso, Perdita possesso auto, pignoramento auto cointestata, Prescrizione Fermo Amministrativo, Rottamazione, Rottamazione Fermo, Fermo Amministrativo, sospensione fermo amministrativo, verifica fermo amministrativo, verificare fermo, visura visura, Visura PRA, visura pra gratis

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        Avviso di fermo da parte di equitalia | Hai partita iva e una macchina con fermo? | Che novità ci sono nella normativa di fermo | Circolare in strada su un veicolo con fermo

        Anche se non previsto dalla legge, solitamente l’iscrizione viene preceduta da un preavviso di fermo (atto non formale) così come raccomandato dall’Agenzia delle Entrate, per cui unico obbligo a carico del concessionario della riscossione è la comunicazione dell’iscrizione del fermo al debitore sopra cui ricade.
        Esistono dei regolamenti interni disposti da Equitalia al fine di omogenizzare le procedure dei vari agenti di riscossione e che fissano l’importo minimo di debito sotto il quale non è possibile agire.
        Questo è di 50 euro. Contro i regolamenti non si può agire in quanto si tratta di regole interne di condotta non imposte dalla legge, che vogliono coordinare al meglio l’operato di tutti gli esattori (Cerit, Serit, Gerit, etc.).
        Scopo del preavviso di fermo è scongiurare il fermo, informando il debitore che si è dato avvio alla procedura.
        Il preavviso contiene il termine di 20 giorni entro il quale pagare la somma dovuta, più tasse e spese accessorie.

        Se il mezzo oggetto dell’attività di lavoro autonomo o anche nel caso di autoveicolo intestato ad una società “Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.
        Come anche visto nel caso del pignoramento dei macchinari per le società, soggetti giuridici.
        Nel caso di automezzo intestato ad una società l’agente della riscossione potrebbe comunque eccepire che l’utilizzo dell’auto, tanto di quello stiamo parlando, potrebbe non essere un problema al proseguimento dell’attività. Discorso diverso nel caso di agente e rappresentanti o anche nel caso per esempio di scuole guida, taxi, o altro in cui l’utilizzo dell’auto è strettamente legato alla generazione di ricavi aziendali. Nel caso di auto intestate alle società budini sarà possibile vedere il pignoramento ma limitatamente ad un quinto del valore del debito iscritto in cartella.

        Il Fermo Amministrativo, producendo il blocco dell’auto o di altro bene mobile iscritto al P.R.A., limitando la possibilità di utilizzo dell’autoveicolo, rischia di diventare fortemente penalizzante soprattutto nei confronti di chi, col proprio autoveicolo ci lavora.
        In questo senso, il Decreto Sviluppo, oggi convertito nella legge 12 luglio 2011, stabilisce che il Fermo e quindi le Ganasce Fiscali, debbano essere precedute dall’invio per mezzo posta ordinaria di due solleciti di pagamento e che tra i due solleciti devono intercorrere almeno sei mesi.
        La tutela del contribuente viene così rafforzata, avendo lo stesso, tutto il tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo.

        Nel caso si contravvenga a questa divieto viene prevista la sanzione (art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il proprietario dell?auto deve far cessare la circolazione del mezzo o lo faranno le forze dell’ordine in caso sarete fermati.
        Sul veicolo o anche sul bene strumentale come macchinari o attrezzature sarà apposto un sigillo che sarà rimosso quando sarà terminato il decorso il periodo di fermo amministrativo. Nel caso di fermo il veicolo viene trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
        All’autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
        Ma non solo perchè in questo caso è disposta anche la confisca del bene il che equivale a perdere l’intero valore residuo del bene.
        Le spese per la custodia del mezzo nel deposito saranno a carico del proprietario del mezzo.
        Nel caso intendiate presentare ricorso la restituzione non potrà comunque avvenire prima del provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

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        Che novità ci sono nella normativa di fermo | La nostra sede fisica è a Ferrara in via Foro Boario 136

        Il Fermo Amministrativo, producendo il blocco dell’auto o di altro bene mobile iscritto al P.R.A., limitando la possibilità di utilizzo dell’autoveicolo, rischia di diventare fortemente penalizzante soprattutto nei confronti di chi, col proprio autoveicolo ci lavora.
        In questo senso, il Decreto Sviluppo, oggi convertito nella legge 12 luglio 2011, stabilisce che il Fermo e quindi le Ganasce Fiscali, debbano essere precedute dall’invio per mezzo posta ordinaria di due solleciti di pagamento e che tra i due solleciti devono intercorrere almeno sei mesi.
        La tutela del contribuente viene così rafforzata, avendo lo stesso, tutto il tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo.

        In taluni casi, può capitare che alcune ditte si propongano di acquistare la tua auto gravata da fermo amministrativo, ma imponendo una condizione: che al momento del ritiro si dichiari una perdita di possesso dell’auto in questione, con svariate motivazioni irregolari, a volte giustificate da un ricambio di pezzi usati o altre cause poco credibili. Si può essere tentati dall’accettare questa condizione, perché ci si trova in un momento economico sfavorevole.
        Purtroppo, però, questo tipo di compravendita è illegale, e potrebbe metterti in una situazione futura spiacevole.
        Infatti, ci sono motivazioni molto precise legate ad una corretta dichiarazione di perdita di possesso auto in fermo amministrativo: nel caso di dubbi basta contattare l’ufficio PRA o ACI di competenza, e sapranno sicuramente darvi una spiegazione più dettagliata dei requisiti necessari.
        Diventa importante così non farsi abbindolare da ditte poco serie o interessate solo al proprio tornaconto, che vorrebbero farvi vendere la vostra auto in fermo amministrativo con motivazioni errate o non accettate: questo espediente viene di solito utilizzato da queste ditte per non dover segnalare il proprio nome sui documenti ufficiali dell’auto. In questo modo, continuerete a figurare come i veri proprietari, e perseguibili in caso di reati con oggetto l’auto venduta.

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          Che novità ci sono nella normativa di fermo | Auto con fermo? La compriamo noi

          Il Fermo Amministrativo, producendo il blocco dell’auto o di altro bene mobile iscritto al P.R.A., limitando la possibilità di utilizzo dell’autoveicolo, rischia di diventare fortemente penalizzante soprattutto nei confronti di chi, col proprio autoveicolo ci lavora.
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          La tutela del contribuente viene così rafforzata, avendo lo stesso, tutto il tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo.

          Quando l’automobilista non ha i soldi per pagare le cartelle esattoriali (anche a rate) e quindi cancellare il fermo amministrativo, perde definitivamente l’uso dell’auto, né la può rottamare (infatti con il fermo in corso, l’auto non può essere radiata). In alcune Regioni poi, anche con il fermo, si deve pagare il bollo auto. Senza contare che, chi non ha un garage ove lasciare l’auto, dovrà anche rinnovare l’assicurazione nonostante il fermo (è lo scotto di lasciare l’auto su una strada pubblica).
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          Il fermo amministrativo e le conseguenze | Avviso di fermo da parte di equitalia | Siamo un’azienda italiana | Che novità ci sono nella normativa di fermo | Circolare in strada su un veicolo con fermo

          La procedura per l’applicazione del fermo amministrativo e le sue conseguenze.
          La procedura di applicazione di questa tipologia di fermo amministrativo ha origine con la notifica della cartella esattoriale e quindi del sollecito di pagamento da parte dell’Ente incaricato alla riscossione.
          Il debitore avrà a disposizione un termine di 60 giorni per poter procedere al pagamento di quanto richiesto, ovvero presentare opportuna istanza per ottenere la dilazione del pagamento.
          Affinché sia legittimo il provvedimento di fermo è importante sapere che la P.A. ha l’obbligo di avvisare preventivamente il contribuente moroso dell’imminente applicazione del provvedimento notificandogli un preavviso di fermo in cui saranno riportati: la natura del debito, l’importo e l’anno di riferimento, il numero della cartella esattoriale a suo tempo notificata e la prova della relativa notifica.
          Il debitore, in seguito alla ricezione di quest’atto, avrà a disposizione un ulteriore termine di trenta giorni per procedere al pagamento della cifra dovuta, aumentata degli interessi di mora e delle spese procedurali.
          Nel caso di infruttuoso decorso di questo ulteriore termine il provvedimento di fermo troverà applicazione e verrà iscritto nel P.R.A.
          Nel caso in cui, poi, venga disatteso il divieto di utilizzo del mezzo, sarà irrogata una sanzione in forma pecuniaria compresa tra i 784,00 Euro e i 2.859,00 Euro, oltre che la confisca del mezzo e la sospensione della patente di guida.
          È bene a tal proposito precisare che con l’entrata in vigore del D.L. 113-2018 tali sanzioni verranno applicate al designato custode del mezzo sottoposto a fermo, fatta eccezione per la sospensione della patente che potrà avvenire solo se il custode del mezzo sia anche il conducente dello stesso nel momento in cui viene accertata la violazione del divieto di circolazione.
          Una volta che il provvedimento di fermo avrà trovato applicazione il veicolo non potrà essere radiato dal P.R.A. o rottamato, ma potrà tuttavia essere comunque oggetto di compravendita (non all’estero).
          Non appena il debito per il quale è stato applicato il provvedimento in esame sarà stato pagato, il proprietario dovrà recarsi presso l’ufficio provinciale del P.R.A. e presentare, in originale, il provvedimento di revoca del fermo rilasciato dallo stesso Ente di riscossione.
          Tale documento dovrà inoltre essere corredato dal Certificato di Proprietà, anche digitale, oppure dal modello NP-3. Nel primo caso sarà dovuta un’imposta di bollo di Euro 32,00, mentre invece nel secondo di Euro 48,00. A seguito di tali adempimenti il provvedimento di fermo sarà cancellato dal P.R.A.

          Anche se non previsto dalla legge, solitamente l’iscrizione viene preceduta da un preavviso di fermo (atto non formale) così come raccomandato dall’Agenzia delle Entrate, per cui unico obbligo a carico del concessionario della riscossione è la comunicazione dell’iscrizione del fermo al debitore sopra cui ricade.
          Esistono dei regolamenti interni disposti da Equitalia al fine di omogenizzare le procedure dei vari agenti di riscossione e che fissano l’importo minimo di debito sotto il quale non è possibile agire.
          Questo è di 50 euro. Contro i regolamenti non si può agire in quanto si tratta di regole interne di condotta non imposte dalla legge, che vogliono coordinare al meglio l’operato di tutti gli esattori (Cerit, Serit, Gerit, etc.).
          Scopo del preavviso di fermo è scongiurare il fermo, informando il debitore che si è dato avvio alla procedura.
          Il preavviso contiene il termine di 20 giorni entro il quale pagare la somma dovuta, più tasse e spese accessorie.

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          Nel caso si contravvenga a questa divieto viene prevista la sanzione (art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il proprietario dell?auto deve far cessare la circolazione del mezzo o lo faranno le forze dell’ordine in caso sarete fermati.
          Sul veicolo o anche sul bene strumentale come macchinari o attrezzature sarà apposto un sigillo che sarà rimosso quando sarà terminato il decorso il periodo di fermo amministrativo. Nel caso di fermo il veicolo viene trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
          All’autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
          Ma non solo perchè in questo caso è disposta anche la confisca del bene il che equivale a perdere l’intero valore residuo del bene.
          Le spese per la custodia del mezzo nel deposito saranno a carico del proprietario del mezzo.
          Nel caso intendiate presentare ricorso la restituzione non potrà comunque avvenire prima del provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

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            Il fermo amministrativo e le conseguenze | Avviso di fermo da parte di equitalia | Circolare in strada su un veicolo con fermo

            La procedura per l’applicazione del fermo amministrativo e le sue conseguenze.
            La procedura di applicazione di questa tipologia di fermo amministrativo ha origine con la notifica della cartella esattoriale e quindi del sollecito di pagamento da parte dell’Ente incaricato alla riscossione.
            Il debitore avrà a disposizione un termine di 60 giorni per poter procedere al pagamento di quanto richiesto, ovvero presentare opportuna istanza per ottenere la dilazione del pagamento.
            Affinché sia legittimo il provvedimento di fermo è importante sapere che la P.A. ha l’obbligo di avvisare preventivamente il contribuente moroso dell’imminente applicazione del provvedimento notificandogli un preavviso di fermo in cui saranno riportati: la natura del debito, l’importo e l’anno di riferimento, il numero della cartella esattoriale a suo tempo notificata e la prova della relativa notifica.
            Il debitore, in seguito alla ricezione di quest’atto, avrà a disposizione un ulteriore termine di trenta giorni per procedere al pagamento della cifra dovuta, aumentata degli interessi di mora e delle spese procedurali.
            Nel caso di infruttuoso decorso di questo ulteriore termine il provvedimento di fermo troverà applicazione e verrà iscritto nel P.R.A.
            Nel caso in cui, poi, venga disatteso il divieto di utilizzo del mezzo, sarà irrogata una sanzione in forma pecuniaria compresa tra i 784,00 Euro e i 2.859,00 Euro, oltre che la confisca del mezzo e la sospensione della patente di guida.
            È bene a tal proposito precisare che con l’entrata in vigore del D.L. 113-2018 tali sanzioni verranno applicate al designato custode del mezzo sottoposto a fermo, fatta eccezione per la sospensione della patente che potrà avvenire solo se il custode del mezzo sia anche il conducente dello stesso nel momento in cui viene accertata la violazione del divieto di circolazione.
            Una volta che il provvedimento di fermo avrà trovato applicazione il veicolo non potrà essere radiato dal P.R.A. o rottamato, ma potrà tuttavia essere comunque oggetto di compravendita (non all’estero).
            Non appena il debito per il quale è stato applicato il provvedimento in esame sarà stato pagato, il proprietario dovrà recarsi presso l’ufficio provinciale del P.R.A. e presentare, in originale, il provvedimento di revoca del fermo rilasciato dallo stesso Ente di riscossione.
            Tale documento dovrà inoltre essere corredato dal Certificato di Proprietà, anche digitale, oppure dal modello NP-3. Nel primo caso sarà dovuta un’imposta di bollo di Euro 32,00, mentre invece nel secondo di Euro 48,00. A seguito di tali adempimenti il provvedimento di fermo sarà cancellato dal P.R.A.

            Anche se non previsto dalla legge, solitamente l’iscrizione viene preceduta da un preavviso di fermo (atto non formale) così come raccomandato dall’Agenzia delle Entrate, per cui unico obbligo a carico del concessionario della riscossione è la comunicazione dell’iscrizione del fermo al debitore sopra cui ricade.
            Esistono dei regolamenti interni disposti da Equitalia al fine di omogenizzare le procedure dei vari agenti di riscossione e che fissano l’importo minimo di debito sotto il quale non è possibile agire.
            Questo è di 50 euro. Contro i regolamenti non si può agire in quanto si tratta di regole interne di condotta non imposte dalla legge, che vogliono coordinare al meglio l’operato di tutti gli esattori (Cerit, Serit, Gerit, etc.).
            Scopo del preavviso di fermo è scongiurare il fermo, informando il debitore che si è dato avvio alla procedura.
            Il preavviso contiene il termine di 20 giorni entro il quale pagare la somma dovuta, più tasse e spese accessorie.

            Nel caso si contravvenga a questa divieto viene prevista la sanzione (art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il proprietario dell?auto deve far cessare la circolazione del mezzo o lo faranno le forze dell’ordine in caso sarete fermati.
            Sul veicolo o anche sul bene strumentale come macchinari o attrezzature sarà apposto un sigillo che sarà rimosso quando sarà terminato il decorso il periodo di fermo amministrativo. Nel caso di fermo il veicolo viene trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
            All’autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
            Ma non solo perchè in questo caso è disposta anche la confisca del bene il che equivale a perdere l’intero valore residuo del bene.
            Le spese per la custodia del mezzo nel deposito saranno a carico del proprietario del mezzo.
            Nel caso intendiate presentare ricorso la restituzione non potrà comunque avvenire prima del provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

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            Anche se non previsto dalla legge, solitamente l’iscrizione viene preceduta da un preavviso di fermo (atto non formale) così come raccomandato dall’Agenzia delle Entrate, per cui unico obbligo a carico del concessionario della riscossione è la comunicazione dell’iscrizione del fermo al debitore sopra cui ricade.
            Esistono dei regolamenti interni disposti da Equitalia al fine di omogenizzare le procedure dei vari agenti di riscossione e che fissano l’importo minimo di debito sotto il quale non è possibile agire.
            Questo è di 50 euro. Contro i regolamenti non si può agire in quanto si tratta di regole interne di condotta non imposte dalla legge, che vogliono coordinare al meglio l’operato di tutti gli esattori (Cerit, Serit, Gerit, etc.).
            Scopo del preavviso di fermo è scongiurare il fermo, informando il debitore che si è dato avvio alla procedura.
            Il preavviso contiene il termine di 20 giorni entro il quale pagare la somma dovuta, più tasse e spese accessorie.

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            Il veicolo deve essere immatricolato a partire dal 2008

            Il Fermo Amministrativo, producendo il blocco dell’auto o di altro bene mobile iscritto al P.R.A., limitando la possibilità di utilizzo dell’autoveicolo, rischia di diventare fortemente penalizzante soprattutto nei confronti di chi, col proprio autoveicolo ci lavora.
            In questo senso, il Decreto Sviluppo, oggi convertito nella legge 12 luglio 2011, stabilisce che il Fermo e quindi le Ganasce Fiscali, debbano essere precedute dall’invio per mezzo posta ordinaria di due solleciti di pagamento e che tra i due solleciti devono intercorrere almeno sei mesi.
            La tutela del contribuente viene così rafforzata, avendo lo stesso, tutto il tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo.

            Quando l’automobilista non ha i soldi per pagare le cartelle esattoriali (anche a rate) e quindi cancellare il fermo amministrativo, perde definitivamente l’uso dell’auto, né la può rottamare (infatti con il fermo in corso, l’auto non può essere radiata). In alcune Regioni poi, anche con il fermo, si deve pagare il bollo auto. Senza contare che, chi non ha un garage ove lasciare l’auto, dovrà anche rinnovare l’assicurazione nonostante il fermo (è lo scotto di lasciare l’auto su una strada pubblica).
            Per questo motivo, se vuoi risolvere il tuo problema di fermo amministrativo, contattaci al numero di telefono 327 0433320 oppure via e-mail info@autofermoamministrativo.it, ricordati che ci interessano solo auto immatricolate dal 2008 in poi

            Hai bisogno di ulteriori informazioni?
            Siamo con te e vogliamo due cose:
            -darti una soluzione al tuo problema di fermo amministrativo
            -darti la possibilità di monetizzare il tuo veicolo e quindi ricavare denaro contanti sicuro e in tempo reale

            In taluni casi, può capitare che alcune ditte si propongano di acquistare la tua auto gravata da fermo amministrativo, ma imponendo una condizione: che al momento del ritiro si dichiari una perdita di possesso dell’auto in questione, con svariate motivazioni irregolari, a volte giustificate da un ricambio di pezzi usati o altre cause poco credibili. Si può essere tentati dall’accettare questa condizione, perché ci si trova in un momento economico sfavorevole.
            Purtroppo, però, questo tipo di compravendita è illegale, e potrebbe metterti in una situazione futura spiacevole.
            Infatti, ci sono motivazioni molto precise legate ad una corretta dichiarazione di perdita di possesso auto in fermo amministrativo: nel caso di dubbi basta contattare l’ufficio PRA o ACI di competenza, e sapranno sicuramente darvi una spiegazione più dettagliata dei requisiti necessari.
            Diventa importante così non farsi abbindolare da ditte poco serie o interessate solo al proprio tornaconto, che vorrebbero farvi vendere la vostra auto in fermo amministrativo con motivazioni errate o non accettate: questo espediente viene di solito utilizzato da queste ditte per non dover segnalare il proprio nome sui documenti ufficiali dell’auto. In questo modo, continuerete a figurare come i veri proprietari, e perseguibili in caso di reati con oggetto l’auto venduta.

            Nel caso si contravvenga a questa divieto viene prevista la sanzione (art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il proprietario dell?auto deve far cessare la circolazione del mezzo o lo faranno le forze dell’ordine in caso sarete fermati.
            Sul veicolo o anche sul bene strumentale come macchinari o attrezzature sarà apposto un sigillo che sarà rimosso quando sarà terminato il decorso il periodo di fermo amministrativo. Nel caso di fermo il veicolo viene trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
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            Ma non solo perchè in questo caso è disposta anche la confisca del bene il che equivale a perdere l’intero valore residuo del bene.
            Le spese per la custodia del mezzo nel deposito saranno a carico del proprietario del mezzo.
            Nel caso intendiate presentare ricorso la restituzione non potrà comunque avvenire prima del provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

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