Cosa fare dopo un preavviso di fermo amministrativo?
La modalità principale per evitare un fermo è saldare il debito verso l’ente o la P.A., se davvero è dovuto. Del debito può essere chiesta la rateizzazione e tale richiesta blocca anche ogni azione esecutiva non ancora intrapresa, purché poi il piano di pagamento venga rispettato. Se invece il fermo già esiste basta eseguire tempestivamente il pagamento della prima rata: fatto questo è possibile fare istanza ad Equitalia (o ad altro agente per la riscossione) per avere la sospensione del fermo. L’agente rilascerà la dichiarazione con cui acconsente a questa sospensione e tale documento potrà essere prodotto al PRA, per venire annotato in riferimento al veicolo.
Se il bene oggetto del preavviso di fermo è un bene strumentale, si può fare istanza per ottenere l’annullamento, allegando la documentazione necessaria a dimostrare che proprio di bene strumentale si tratta. Ugualmente si può richiedere l’annullamento di preavviso di fermo o la cancellazione di fermo già iscritto se il bene che ne è oggetto è destinato all’uso da parte di persona disabile.
In caso di contestazione del debito o di contestazioni relative alla cartella esattoriale è possibile richiedere la sospensione della riscossione all’agente della riscossione, che la inoltrerà direttamente all’ente creditore. La domanda dovrà essere accompagna da documentazione utile a verificare l’eventuale sospensione. Nel caso in cui il fermo sia stato iscritto erroneamente si potrà richiedere al concessionario di rivolgersi al PRA per ottenere la cancellazione gratuita dell’iscrizione.
Come funziona il fermo amministrativo?
Trattandosi di recupero crediti per enti e P.A., il fermo amministrativo viene normalmente eseguito e comunicato dall’agente della riscossione (fino ad oggi Equitalia), il quale notifica al cittadino una cartella esattoriale con riepilogo di quanto dovuto all’ente creditore. Se nei 60 giorni successivi alla notifica (che si contano di calendario, festivi inclusi) il debitore non ha pagato, o non ha ottenuto una rateizzazione, una sospensione o un annullamento del debito, l’agente riscossore può attivare le procedure di recupero forzoso.
Attenzione però: Equitalia, per i debiti fino a 1.000 euro, non procede ad esecuzioni se non è stata inviata, con posta ordinaria, una comunicazione di riepilogo del debito e se da questo invio non sono trascorsi 120 giorni. In ogni caso, l’esecuzione del fermo amministrativo, con iscrizione del provvedimento al PRA, deve tassativamente essere preceduta dalla notifica al debitore del relativo preavviso, che deve contenere le seguenti informazioni:
• tipo di debito, in modo da far comprendere al debitore quale sia la sua origine;
• importo dovuto;
• anno di riferimento del debito;
• numero identificativo della cartella esattoriale e data della notifica.
Dal ricevimento del preavviso decorrono ulteriori 30 giorni per il saldare, rateizzare, sospendere o far annullare il debito, altrimenti il fermo verrà iscritto. Attenzione: il preavviso è atto necessario, in mancanza del quale il successivo fermo può essere contestato.
Che cos’è un fermo amministrativo?
Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, etc.) “bloccano” un bene mobile registrato del debitore al fine di recuperare le somme dovute. Dunque tributi non versati, ma anche semplici contravvenzioni non pagate, possono portare al fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore.
Si tratta quindi di una forma di riscossione coattiva, introdotta dal D.P.R. n. 602/1973, che viene applicata sui beni mobili registrati, quindi mezzi di tutti i tipi, non solo automobili, impedendo al legittimo proprietario di servirsene finché non sarà estinto il credito dovuto. Fino a che il debitore non salda il dovuto o non ottiene comunque la cancellazione del fermo, il mezzo è sottoposto alle seguenti limitazioni:
• non può circolare, se lo fa rischia una salatissima sanzione amministrativa;
• non può essere radiato dal PRA, esportato o rottamato;
• deve essere custodito in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ad esempio garage o cortile privato.
Può invece essere venduto e anche per il nuovo proprietario varranno gli stessi limiti, per cui non potrà circolare o né rottamare l’auto acquistata e dovrà custodirla in luogo privato.
I soggetti trovati a circolare nonostante il fermo amministrativo incorreranno ad una sanzione compresa tra 776 euro e 3.111 euro e subiranno anche la confisca del mezzo, cioè il passaggio definitivo in proprietà allo Stato.
Infine, nel caso in cui il debito non venga saldato, il concessionario alla riscossione può pignorare il mezzo e farlo vendere, per rifarsi sul ricavato.
Fermo amministrativo auto: l’assicurazione risarcisce il danno?
Fermo amministrativo auto: l’assicurazione risarcisce il danno?
Le compagnie assicurative lasciano all’assicurato l’onere di attestare che il veicolo è idoneo alla circolazione. In caso di sinistro cosa succede? In linea di massima, la compagnia assicurativa potrà legittimamente rifiutarsi di pagare i danni causati dalla circolazione di un mezzo sottoposto a fermo amministrativo, ipotesi che spesso viene prevista direttamente nel contratto.
Una possibile eccezione è data dal caso che la macchina che ha causato l’incidente circolasse contro la volontà del proprietario (quindi in caso di furto), a condizione che fosse correttamente custodita.
Fermo amministrativo su veicoli cointestati
E se l’auto è intestata a più persone, di cui soltanto una è debitrice verso pubbliche amministrazioni o enti, che succede? È comunque possibile il fermo del mezzo?
La questione non è chiarita dalla legge, ma è stata affrontata dalla giurisprudenza, la quale ha per il momento dato risposta negativa. Il fermo amministrativo non può quindi essere legittimamente iscritto su un’auto (o altro mezzo) che appartenga a più persone e di cui una sola sia debitrice. Questo ovviamente per tutelare la persona totalmente estranea all’inadempimento.
Il pensiero comune è che sia sufficiente intestare l’auto a due persone per evitare in modo semplice il fermo amministrativo, ma è davvero così?
Questa cosa è valida se la cointestazione avviene da subito: infatti nel caso in cui si trattasse di una donazione, l’atto potrebbe essere revocabile (entro 5 anni). Ciò è quello che prevede il Codice Civile, consentendo una revocatoria degli atti a titolo gratuito se questi effettuano un depauperamento dei beni di un debitore.
Fermo amministrativo: come si fa ricorso?
Hai verificato che ci sono presupposti per contestare il provvedimento di fermo amministrativo: a chi devi presentare l’impugnazione? Si tratta di un problema a lungo discusso, su cui la Cassazione ha fatto chiarezza, fondando la distinzione sul tipo di debito che motiva il fermo amministrativo. Infatti:
• se il fermo è dovuto a mancato pagamento di oneri fiscali (tasse, sanzioni per il mancato pagamento di tasse, ecc.) la competenza è delle Commissioni Tributarie Provinciali;
• se il fermo è dovuto a mancato pagamento di contributi e sanzioni diverse la competenza è del giudice ordinario (quindi Giudice di Pace in caso di valore modesto e di questioni relative alle violazioni al codice della strada, Tribunale per valore più elevato e in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali).
Cosa si intende con FERMO AMMINISTRATIVO di UN VEICOLO
Il fermo amministrativo (atto definito dall’articolo 86 del D.P.R. n. 602 del 1973) è una sanzione accessoria prevista dal codice della strada (articoli 213, 214 Nuovo Codice della strada) per determinate violazioni in aggiunta alla pena pecuniaria, e ha effetti sullo status giuridico del bene che risulta non più autorizzato alla circolazione.
In caso si venisse sorpresi a condurre un veicolo posto sotto fermo amministrativo si incorrerebbe in una ammenda fino a 2.628,15 euro e alla confisca immediata del mezzo.
Inoltre con il DPR 602 del 1973 è stato introdotto come forma di riscossione coattiva, qualora non fosse possibile il pignoramento da parte dell’ente creditore. Successivamente con l’articolo 3 della legge n.248 del dicembre 2005 è stato reso l’atto preliminare per l’espropriazione forzata da parte del concessionario della riscossione dei tributi, le cosiddette ganasce fiscali.
Il provvedimento è stato reso esecutivo dalla legge finanziaria per il 2006.
In base a questa norma, Equitalia, il concessionario della riscossione (per conto dell’agenzia delle entrate, dell’Inps, dell’Inail, del Comune, della Camera di commercio, etc.) in caso di mancato pagamento della cartella esattoriale, entro 60 giorni dalla notifica, procede ad inviare un preavviso di 20 giorni al contribuente moroso, con il quale lo si avverte che in caso di mancato pagamento l’autovettura (o qualsiasi altro bene registrato) indicata nel provvedimento di fermo non potrà più circolare, pena sanzioni e mancata validità dell’assicurazione RCA.
Fermo amministrativo per mancato pagamento della cartella esattoriale
Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli) o dei coobbligati, al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc.) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.
Iscrizione e conseguenze del fermo amministrativo
In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
A seguito dell’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarne l’iscrizione dal PRA.
Il veicolo, infatti:
• non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
• non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
• anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.
Inoltre, se il debitore non paga, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.
Cancellazione del fermo amministrativo
Per la cancellazione del fermo occorre presentare a un qualsiasi ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA):
• il provvedimento di revoca in originale (rilasciato dal concessionario della riscossione dopo aver saldato il debito per il quale il fermo è stato iscritto) contenente i dati del veicolo, del debitore e l’importo del credito di cui si chiede la cancellazione; si precisa al riguardo che, nel caso in cui il provvedimento di revoca del fermo amministrativo sia stato rilasciato con firma automatizzata del funzionario del Comune o di altra Pubblica Amministrazione (ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) e trasmesso via PEC o e-mail all’interessato, quest’ultimo potrà stamparlo per la successiva presentazione al PRA;
• il certificato di proprietà (CdP) o il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD), sul cui retro compilare la nota di richiesta, o il foglio complementare;
• il modello NP-3 (se non si utilizza il CdP o il CDPD come nota di richiesta).
Gli importi da versare al PRA per la cancellazione sono i seguenti:
• imposta di bollo: euro 32,00 (se si utilizza il retro del CdP o il CDPD come nota di richiesta) oppure euro 48,00 (se si utilizza il modello NP-3 come nota di richiesta)
A seguito dell’esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato il nuovo Certificato di Proprietà Digitale (CDPD).
Casi particolari: errore del concessionario e vendita anteriore all’iscrizione del fermo
Se il fermo amministrativo è stato iscritto erroneamente, perché basato su una somma non dovuta dal contribuente (sgravio totale per indebito), il concessionario della riscossione provvede a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell’iscrizione del fermo.
Se il veicolo è stato venduto con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo, dopo aver trascritto il passaggio di proprietà al PRA, il concessionario della riscossione, a seguito di comunicazione da parte dell’ACI, provvederà a cancellare gratuitamente il fermo amministrativo dagli archivi del PRA. Il veicolo non è quindi soggetto ad alcuna limitazione della disponibilità.
Come verificare se è stato iscritto un fermo amministrativo
E’ possibile richiedere una visura della targa del veicolo all’ufficio provinciale ACI (PRA), al costo di Euro 6,00 o tramite il servizio online , o ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto).
Se ci si rivolge ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto), oltre ai costi previsti per legge vanno naturalmente aggiunti i costi per il servizio di intermediazione offerto in regime di libero mercato.
La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel momento.
Fermo amministrativo auto: quando avviene e come verificarlo
Con il fermo amministrativo un ente o un’amministrazione può bloccare un bene, appartenente al debitore, che sia iscritto in un registro pubblico. Nel caso del blocco amministrativo dell’automobile, il bene viene iscritto al PRA, acronimo di Pubblico Registro Automobilistico, e l’amministrazione può decidere per il fermo, impedendo così al proprietario di circolare con l’automobile e addirittura di venderla. La causa del fermo amministrativo può essere il mancato pagamento di tasse, tributi oppure multe, comminate a causa di una violazione del Codice della Strada.
Quando avviene il fermo amministrativo
Il fermo amministrativo viene predisposto quando un soggetto contrae un debito con l’erario e non lo onora. L’ente predisposto alla riscossione del credito invia per prima cosa una cartella esattoriale. A quel punto il debitore ha due mesi di tempo, a partire dalla notifica, per provvedere al pagamento. Può anche chiedere una rateizzazione dell’importo, oppure richiedere una sospensione o un annullamento del provvedimento, magari intentando un ricorso. Se non esegue alcuna di queste procedure l’Agenzia delle Entrate procede contro di lui, con l’obiettivo di rispettare la legge e tutelare il creditore.
C’è una distinzione da fare rispetto all’ammontare del debito; se la cifra dovuta non supera i mille euro, il debitore ha circa quattro mesi per cercare una conciliazione, prima di incorrere in azioni esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate; il termine di 120 giorni si calcola a partire dalla ricezione di una comunicazione scritta, con il dettaglio della cifra dovuta.
Prima del fermo, l’Agenzia delle Entrate avvisa il debitore del provvedimento amministrativo a suo carico.
A questo punto il contribuente ha a disposizione un mese per mettersi in regola. Qualora la cartella esattoriale rimanesse ancora inevasa, l’amministrazione dovrebbe procede al fermo dei veicoli che sono intestati al soggetto debitore. Come avviene esattamente? Il concessionario della riscossione iscrive il provvedimento di fermo nel PRA, il Pubblico Registro Automobilistico. Bisogna ricordare che si può incorrere nell’iscrizione al PRA per il mancato pagamento del bollo auto o della cartella esattoriale. La normativa in materia prevede che non sia possibile iscrivere un’ipoteca sull’abitazione del debitore se la cifra è inferiore ai 120.000 euro; in questo caso il fermo è predisposto sul parco auto del soggetto debitore. Tuttavia, entro i 30 giorni, il contribuente ha facoltà di dimostrare che l’automobile è necessaria alla sua attività lavorativa, in quel caso specifico il provvedimento non viene iscritto al PRA. In mancanza delle due notifiche il fermo dell’automobile può considerarsi illegittimo.
Nel preavviso inviato devono essere contenute alcune informazioni:
• la cifra in oggetto e la natura del debito;
• l’anno in cui è stato contratto il debito.
Conseguenze fermo amministrativo
Quali sono le conseguenze del fermo? Il proprietario non dispone più dell’automobile, almeno fino a quando non avrà saldato la il suo debito, cancellando così l’iscrizione dal PRA. Dunque non potrà circolare col veicolo, pena la multa; inoltre il mezzo non potrà essere demolito, cancellato dal Pubblico Registro oppure portato all’estero. Anche gli acquirenti del veicolo sottoposto al fermo non potranno circolare sulle strade e autostrade italiane. Se il debitore, nonostante il fermo, non provvede al pagamento, il concessionario della riscossione venderà l’automobile per recuperare il credito.
Come verificare il fermo amministrativo
L’esistenza di un fermo sulla propria automobile può essere verificata in tre modi:
• si può richiedere online una visura per targa al PRA. È sufficiente collegarsi al sito dell’ACI e scegliere in che modalità si preferisce pagare il servizio; poi si dovranno fornire i propri dati e quelli della fatturazione; in seguito si devono indicare i dati della vettura, per esempio la targa, e specificare se si tratta di un’automobile, di una motocicletta o di un rimorchio. La visura è fondamentale quando si acquista un’automobile, perché permette a chiunque di verificare se c’è un fermo sul mezzo, che non permetterebbe al compratore di utilizzarlo;
• la seconda possibilità è verificare di persona se c’è un blocco amministrativo, recandosi al PRA e richiedendo la visura. In questo caso basta fornire il numero di targa del veicolo. L’ispezione ha un costo di circa 9 euro per i diritti, mentre il prezzo della visura è di 6 euro. È anche possibile delegare qualcun altro per svolgere l’accertamento, oppure incaricare un’agenzia;
• l’ente a cui ci si può rivolgere è l’ACI: nel caso in cui si è tesserati, l’Automobil Club, attraverso le sue delegazioni sparse su tutto il territorio, effettua verifiche sul fermo amministrativo e su altre pratiche relative alle automobili.
Come evitare il fermo amministrativo
Il fermo può essere evitato; non si tratta di un trucco ma di una possibilità: è sufficiente cointestare il veicolo a una seconda persona, può trattarsi di un amico o di un congiunto; l’amministrazione non potrebbe dunque procedere al fermo, in quanto sarebbe illegittimo. Lo hanno stabilito diverse sentenze che hanno prescritto che il debito di uno degli intestatari non debba ledere il diritto del cointestatario di utilizzare l’automobile.
Dunque, nel caso in cui non si è pagato il bollo o una multa, se l’auto è intestata anche a una seconda persona, la vettura potrò circolare liberamente.
Una seconda possibilità si verifica quando l’automezzo è utilizzato, dal contribuente, per motivi di lavoro. Dal momento in cui il soggetto debitore dell’amministrazione riceve il preavviso di fermo, ha un mese di tempo per dimostrare che l’auto gli serve per lavorare e dunque per vivere; l’automezzo deve essere strumentale alla professione: si pensi agli agenti di commercio oppure ai proprietari di un mezzo impiegato in un cantiere edile; il fermo pregiudicherebbe l’attività lavorativa. Ovviamente i mezzi usati per un’attività lavorativa dovranno risultare iscritti in contabilità.
Come cancellare il fermo amministrativo
Se si procede al pagamento della cartella esattoriale, il fermo può essere cancellato. Il provvedimento sanzionatorio si estingue nel momento in cui si estingue il debito, con l’ultima rata, nel caso in cui si è ottenuta una rateizzazione del debito. Come si procede? Basta recarsi al PRA con una documentazione che includa:
• un provvedimento di revoca: il formato deve essere originale; il documento viene emesso dal concessionario della riscossione, una volta che il debito sia stato saldato; contiene i dati relativi all’automobile, quelli del soggetto su cui gravava il provvedimento e l’ammontare del debito oggetto della cancellazione;
• il certificato di proprietà dell’automobile: può trattarsi di quello cartaceo o digitale; sul retro del documento deve essere scritta la richiesta. In alternativa va bene anche il foglio complementare;
• il modulo NP-3: questo modello è necessario solo nel caso in cui non si abbia a disposizione il certificato di proprietà per la richiesta di revoca.
Quanto costa cancellare il fermo della propria automobile? Per eliminare il fermo bisogna pagare:
• l’imposta di bollo del valore di 32 euro, nel caso in cui si utilizzi il certificato di proprietà per la richiesta di cancellazione;
• 48 euro: utilizzando il modulo NP-3.
Si sottolinea che si tratta di una richiesta di cancellazione, per cui sarà necessario che la domanda venga accolta e il fermo cancellato. In caso di esito positivo il soggetto entrerà in possesso di un nuovo CPD.
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