Fermo amministrativo sulla macchina da lavoro

l cosiddetto blocco dell’auto da parte di Equitalia: illegittimo se si riesce a dimostrare che il mezzo serve per lavorare.

Equitalia non può iscrivere il fermo amministrativo sull’auto di proprietà del contribuente se questa serve per l’esercizio dell’attività d’impresa o della professione.

Lo prevede il testo unico sulla riscossione per come modificato nel 2013 dal “Decreto del Fare”.

Con lo stesso Decreto Legge cambiarono anche le procedure di notifica del provvedimento: il debitore ha diritto a ricevere una comunicazione preventiva 30 giorni prima del fermo amministrativo dell’auto.

In passato Equitalia era semplicemente tenuta a inviare un preavviso di fermo 20 giorni prima dell’atto che sarebbe proceduto, in automatica, portando con sé le famose ganasce.

Scopri di più

Fermo amministrativo Fiscale, di cosa si tratta?

Il fermo fiscale è uno dei meccanismi a disposizione del Fisco per sanzionare il contribuente indebitato fino alla restituzione del dovuto.

In pratica, con tale espressione si intende l’ azione esecutiva dell’ ente deputato alla riscossione con cui si blocca l’ uso del veicolo di proprietà di chi non è in regola con il pagamento delle tasse. Infatti, da molti – gergalmente – il provvedimento è chiamato: “ganasce fiscali“.

Altra cosa è, invece, il fermo amministrativo (anche se non è raro che anche quello fiscale venga chiamato così), applicato, in caso di gravi violazioni del codice della strada, da parte delle autorità amministrative (la polizia municipale, per esempio).

Scopri di più

Rottamare auto con fermo amministartivo

Il fermo amministrativo di un’auto è una sanzione applicata dagli Enti creditori (Agenzia delle Entrate, Comune, Inps, ecc..) nei confronti del proprietario di un’auto in caso egli abbia contratto dei debiti nei loro confronti.

Le conseguenze di un fermo amministrativo su un’auto sono:

divieto assoluto di circolazione del veicolo per il periodo specificato
divieto di radiazione, demolizione o esportazione del veicolo
possibile vendita forzata del veicolo da parte di Equitalia, in caso di difetto di pagamento
È possibile invece vendere il veicolo, ma l’acquirente dovrà anche farsi carico del fermo amministrativo dell’auto.

Scopri di più
Fermo Auto Amministrativo

Posso contestare il fermo amministrativo su auto cointestata?

E’ illegittimo iscrivere un fermo amministrativo su un’auto cointestata anche a un soggetto non debitore. Ciò perché la misura cautelare finirebbe per pregiudicare anche quest’ultimo il quale, pur essendo completamente estraneo all’inadempimento, non potrebbe più circolare. Sicché l’agente della riscossione può iscrivere il fermo amministrativo solo a condizione che il proprietario dell’auto sia anche il debitore che non ha pagato le cartelle esattoriali.

Tale affermazione è stata condivisa anche dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte secondo cui è illegittimo il fermo sull’auto in comproprietà. E’ cioè «oggettivamente inapplicabile» il fermo di un’auto comune a più proprietari quando non tutti sono debitori verso l’agente della riscossione.

Come abbiamo anticipato la gran parte dei giudici condivide l’interpretazione secondo cui l’Esattore non può bloccare l’auto in comproprietà. Il che fa agevolmente desumere che, se vuoi evitare il fermo amministrativo, puoi cointestare il mezzo ad un familiare. In teoria, però, trattandosi di una vera e propria donazione della metà del valore del bene, potrebbe essere un atto potenzialmente revocabile entro cinque anni dalla sua realizzazione. A prevederlo è lo stesso codice civile che consente la revocatoria di tutti gli atti a titolo gratuito (tra cui appunto la donazione) quando questi comportano un depauperamento dei beni del debitore. In alternativa l’agente della riscossione dovrebbe agire con l’azione volta a dimostrare la simulazione dell’atto.

Scopri di più
Apri la chat
1
Ciao, clicca sull'icona verde in basso per contattarci via Whatsapp!

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi