Il fermo amministrativo e le conseguenze | Avviso di fermo da parte di equitalia | Siamo un’azienda italiana | Che novità ci sono nella normativa di fermo | Auto con fermo? La compriamo noi | Circolare in strada su un veicolo con fermo

La procedura per l’applicazione del fermo amministrativo e le sue conseguenze.
La procedura di applicazione di questa tipologia di fermo amministrativo ha origine con la notifica della cartella esattoriale e quindi del sollecito di pagamento da parte dell’Ente incaricato alla riscossione.
Il debitore avrà a disposizione un termine di 60 giorni per poter procedere al pagamento di quanto richiesto, ovvero presentare opportuna istanza per ottenere la dilazione del pagamento.
Affinché sia legittimo il provvedimento di fermo è importante sapere che la P.A. ha l’obbligo di avvisare preventivamente il contribuente moroso dell’imminente applicazione del provvedimento notificandogli un preavviso di fermo in cui saranno riportati: la natura del debito, l’importo e l’anno di riferimento, il numero della cartella esattoriale a suo tempo notificata e la prova della relativa notifica.
Il debitore, in seguito alla ricezione di quest’atto, avrà a disposizione un ulteriore termine di trenta giorni per procedere al pagamento della cifra dovuta, aumentata degli interessi di mora e delle spese procedurali.
Nel caso di infruttuoso decorso di questo ulteriore termine il provvedimento di fermo troverà applicazione e verrà iscritto nel P.R.A.
Nel caso in cui, poi, venga disatteso il divieto di utilizzo del mezzo, sarà irrogata una sanzione in forma pecuniaria compresa tra i 784,00 Euro e i 2.859,00 Euro, oltre che la confisca del mezzo e la sospensione della patente di guida.
È bene a tal proposito precisare che con l’entrata in vigore del D.L. 113-2018 tali sanzioni verranno applicate al designato custode del mezzo sottoposto a fermo, fatta eccezione per la sospensione della patente che potrà avvenire solo se il custode del mezzo sia anche il conducente dello stesso nel momento in cui viene accertata la violazione del divieto di circolazione.
Una volta che il provvedimento di fermo avrà trovato applicazione il veicolo non potrà essere radiato dal P.R.A. o rottamato, ma potrà tuttavia essere comunque oggetto di compravendita (non all’estero).
Non appena il debito per il quale è stato applicato il provvedimento in esame sarà stato pagato, il proprietario dovrà recarsi presso l’ufficio provinciale del P.R.A. e presentare, in originale, il provvedimento di revoca del fermo rilasciato dallo stesso Ente di riscossione.
Tale documento dovrà inoltre essere corredato dal Certificato di Proprietà, anche digitale, oppure dal modello NP-3. Nel primo caso sarà dovuta un’imposta di bollo di Euro 32,00, mentre invece nel secondo di Euro 48,00. A seguito di tali adempimenti il provvedimento di fermo sarà cancellato dal P.R.A.

Anche se non previsto dalla legge, solitamente l’iscrizione viene preceduta da un preavviso di fermo (atto non formale) così come raccomandato dall’Agenzia delle Entrate, per cui unico obbligo a carico del concessionario della riscossione è la comunicazione dell’iscrizione del fermo al debitore sopra cui ricade.
Esistono dei regolamenti interni disposti da Equitalia al fine di omogenizzare le procedure dei vari agenti di riscossione e che fissano l’importo minimo di debito sotto il quale non è possibile agire.
Questo è di 50 euro. Contro i regolamenti non si può agire in quanto si tratta di regole interne di condotta non imposte dalla legge, che vogliono coordinare al meglio l’operato di tutti gli esattori (Cerit, Serit, Gerit, etc.).
Scopo del preavviso di fermo è scongiurare il fermo, informando il debitore che si è dato avvio alla procedura.
Il preavviso contiene il termine di 20 giorni entro il quale pagare la somma dovuta, più tasse e spese accessorie.

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Il Fermo Amministrativo, producendo il blocco dell’auto o di altro bene mobile iscritto al P.R.A., limitando la possibilità di utilizzo dell’autoveicolo, rischia di diventare fortemente penalizzante soprattutto nei confronti di chi, col proprio autoveicolo ci lavora.
In questo senso, il Decreto Sviluppo, oggi convertito nella legge 12 luglio 2011, stabilisce che il Fermo e quindi le Ganasce Fiscali, debbano essere precedute dall’invio per mezzo posta ordinaria di due solleciti di pagamento e che tra i due solleciti devono intercorrere almeno sei mesi.
La tutela del contribuente viene così rafforzata, avendo lo stesso, tutto il tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo.

Quando l’automobilista non ha i soldi per pagare le cartelle esattoriali (anche a rate) e quindi cancellare il fermo amministrativo, perde definitivamente l’uso dell’auto, né la può rottamare (infatti con il fermo in corso, l’auto non può essere radiata). In alcune Regioni poi, anche con il fermo, si deve pagare il bollo auto. Senza contare che, chi non ha un garage ove lasciare l’auto, dovrà anche rinnovare l’assicurazione nonostante il fermo (è lo scotto di lasciare l’auto su una strada pubblica).
Per questo motivo, se vuoi risolvere il tuo problema di fermo amministrativo, contattaci al numero di telefono 327 0433320 oppure via e-mail info@autofermoamministrativo.it, ricordati che ci interessano solo auto immatricolate dal 2008 in poi

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Nel caso si contravvenga a questa divieto viene prevista la sanzione (art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il proprietario dell?auto deve far cessare la circolazione del mezzo o lo faranno le forze dell’ordine in caso sarete fermati.
Sul veicolo o anche sul bene strumentale come macchinari o attrezzature sarà apposto un sigillo che sarà rimosso quando sarà terminato il decorso il periodo di fermo amministrativo. Nel caso di fermo il veicolo viene trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
All’autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
Ma non solo perchè in questo caso è disposta anche la confisca del bene il che equivale a perdere l’intero valore residuo del bene.
Le spese per la custodia del mezzo nel deposito saranno a carico del proprietario del mezzo.
Nel caso intendiate presentare ricorso la restituzione non potrà comunque avvenire prima del provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

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      Auto con fermo e bollo auto | Azienda tutta italiana e paghiamo in contanti | Le novità 2020 introdotte dallo stato | Possiamo acquistare la tua auto con fermo

      Nell’ordinanza n. 192 2018 del 10 ottobre 2018 la Corte Costituzionale si è pronunciata proprio sul pagamento del bollo auto in caso di fermo amministrativo.
      La Corte ha analizzato una richiesta di annullamento di una cartella esattoriale emessa per mancato pagamento del bollo, che il proprietario riteneva di non dover pagare perché relativa a periodo in cui l’auto era sottoposta a fermo amministrativo.
      La Corte Costituzionale ha ribadito che il bollo auto si deve pagare, dato che il fermo amministrativo blocca di fatto solo la circolazione del veicolo. Il tributo – ricorda la Corte Costituzionale, è correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo. E in quanto tassa di proprietà il bollo auto si continua a pagare, anche se il veicolo non può circolare.
      Per questo è importante essere sempre in regola con il pagamento del bollo, senza lasciare bolli da pagare in arretrato.

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        Auto con fermo e bollo auto | Azienda tutta italiana e paghiamo in contanti | Possiamo acquistare la tua auto con fermo | Affidatevi a ditte serie, noi siamo a Ferrara in via Foro Boario 136 | Cosa rischio se circolo su un auto con fermo

        Nell’ordinanza n. 192 2018 del 10 ottobre 2018 la Corte Costituzionale si è pronunciata proprio sul pagamento del bollo auto in caso di fermo amministrativo.
        La Corte ha analizzato una richiesta di annullamento di una cartella esattoriale emessa per mancato pagamento del bollo, che il proprietario riteneva di non dover pagare perché relativa a periodo in cui l’auto era sottoposta a fermo amministrativo.
        La Corte Costituzionale ha ribadito che il bollo auto si deve pagare, dato che il fermo amministrativo blocca di fatto solo la circolazione del veicolo. Il tributo – ricorda la Corte Costituzionale, è correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo. E in quanto tassa di proprietà il bollo auto si continua a pagare, anche se il veicolo non può circolare.
        Per questo è importante essere sempre in regola con il pagamento del bollo, senza lasciare bolli da pagare in arretrato.

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        In taluni casi, può capitare che alcune ditte si propongano di acquistare la tua auto gravata da fermo amministrativo, ma imponendo una condizione: che al momento del ritiro si dichiari una perdita di possesso dell’auto in questione, con svariate motivazioni irregolari, a volte giustificate da un ricambio di pezzi usati o altre cause poco credibili. Si può essere tentati dall’accettare questa condizione, perché ci si trova in un momento economico sfavorevole.
        Purtroppo, però, questo tipo di compravendita è illegale, e potrebbe metterti in una situazione futura spiacevole.
        Infatti, ci sono motivazioni molto precise legate ad una corretta dichiarazione di perdita di possesso auto in fermo amministrativo: nel caso di dubbi basta contattare l’ufficio PRA o ACI di competenza, e sapranno sicuramente darvi una spiegazione più dettagliata dei requisiti necessari.
        Diventa importante così non farsi abbindolare da ditte poco serie o interessate solo al proprio tornaconto, che vorrebbero farvi vendere la vostra auto in fermo amministrativo con motivazioni errate o non accettate: questo espediente viene di solito utilizzato da queste ditte per non dover segnalare il proprio nome sui documenti ufficiali dell’auto. In questo modo, continuerete a figurare come i veri proprietari, e perseguibili in caso di reati con oggetto l’auto venduta.

        Nel caso si contravvenga a questa divieto viene prevista la sanzione (art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il proprietario dell?auto deve far cessare la circolazione del mezzo o lo faranno le forze dell’ordine in caso sarete fermati.
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            Il fermo su un mezzo contestato | Le novità 2020 introdotte dallo stato | Cosa rischio se circolo su un auto con fermo

            Il fermo amministrativo non può comunque colpire mai un’auto cointestata. In tal modo, infatti, si finirebbe per pregiudicare anche il non debitore, impedendogli la circolazione. Come precisato più volte dalla giurisprudenza (di recente, ad esempio, dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte nella sentenza n. 1374/2017), il fermo di un’auto in comproprietà è oggettivamente inapplicabile se non tutti i proprietari sono debitori dell’Agente della riscossione.

            Il Fermo Amministrativo, producendo il blocco dell’auto o di altro bene mobile iscritto al P.R.A., limitando la possibilità di utilizzo dell’autoveicolo, rischia di diventare fortemente penalizzante soprattutto nei confronti di chi, col proprio autoveicolo ci lavora.
            In questo senso, il Decreto Sviluppo, oggi convertito nella legge 12 luglio 2011, stabilisce che il Fermo e quindi le Ganasce Fiscali, debbano essere precedute dall’invio per mezzo posta ordinaria di due solleciti di pagamento e che tra i due solleciti devono intercorrere almeno sei mesi.
            La tutela del contribuente viene così rafforzata, avendo lo stesso, tutto il tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo.

            Nel caso si contravvenga a questa divieto viene prevista la sanzione (art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il proprietario dell?auto deve far cessare la circolazione del mezzo o lo faranno le forze dell’ordine in caso sarete fermati.
            Sul veicolo o anche sul bene strumentale come macchinari o attrezzature sarà apposto un sigillo che sarà rimosso quando sarà terminato il decorso il periodo di fermo amministrativo. Nel caso di fermo il veicolo viene trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
            All’autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
            Ma non solo perchè in questo caso è disposta anche la confisca del bene il che equivale a perdere l’intero valore residuo del bene.
            Le spese per la custodia del mezzo nel deposito saranno a carico del proprietario del mezzo.
            Nel caso intendiate presentare ricorso la restituzione non potrà comunque avvenire prima del provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

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              ACI, acquisto auto fermo amministrativo, Agenzia Entrate, assicurazione, auto da lavoro, Auto fermo amministrativo, Bollo auto, Cancellare Fermo Amministrativo, Cartella Esattoriale, Codice della strada, Come funziona il fermo amministrativo, comprare auto fermo amministrativo, Cosa fare fermo amministrativo, demolire auto, demolizione auto fermo amministrativo, Equitalia, Fermo Amministrativo, Novità 2020, Opposizione Fermo, perdita possesso, Perdita possesso auto, pignoramento auto cointestata, Prescrizione Fermo Amministrativo, Rottamazione, Rottamazione Fermo, Fermo Amministrativo, sospensione fermo amministrativo, verifica fermo amministrativo, verificare fermo, visura visura, Visura PRA, visura pra gratis

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              Il veicolo deve essere immatricolato a partire dal 2008

              Il Fermo Amministrativo, producendo il blocco dell’auto o di altro bene mobile iscritto al P.R.A., limitando la possibilità di utilizzo dell’autoveicolo, rischia di diventare fortemente penalizzante soprattutto nei confronti di chi, col proprio autoveicolo ci lavora.
              In questo senso, il Decreto Sviluppo, oggi convertito nella legge 12 luglio 2011, stabilisce che il Fermo e quindi le Ganasce Fiscali, debbano essere precedute dall’invio per mezzo posta ordinaria di due solleciti di pagamento e che tra i due solleciti devono intercorrere almeno sei mesi.
              La tutela del contribuente viene così rafforzata, avendo lo stesso, tutto il tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo.

              Quando l’automobilista non ha i soldi per pagare le cartelle esattoriali (anche a rate) e quindi cancellare il fermo amministrativo, perde definitivamente l’uso dell’auto, né la può rottamare (infatti con il fermo in corso, l’auto non può essere radiata). In alcune Regioni poi, anche con il fermo, si deve pagare il bollo auto. Senza contare che, chi non ha un garage ove lasciare l’auto, dovrà anche rinnovare l’assicurazione nonostante il fermo (è lo scotto di lasciare l’auto su una strada pubblica).
              Per questo motivo, se vuoi risolvere il tuo problema di fermo amministrativo, contattaci al numero di telefono 327 0433320 oppure via e-mail info@autofermoamministrativo.it, ricordati che ci interessano solo auto immatricolate dal 2008 in poi

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              -darti una soluzione al tuo problema di fermo amministrativo
              -darti la possibilità di monetizzare il tuo veicolo e quindi ricavare denaro contanti sicuro e in tempo reale

              In taluni casi, può capitare che alcune ditte si propongano di acquistare la tua auto gravata da fermo amministrativo, ma imponendo una condizione: che al momento del ritiro si dichiari una perdita di possesso dell’auto in questione, con svariate motivazioni irregolari, a volte giustificate da un ricambio di pezzi usati o altre cause poco credibili. Si può essere tentati dall’accettare questa condizione, perché ci si trova in un momento economico sfavorevole.
              Purtroppo, però, questo tipo di compravendita è illegale, e potrebbe metterti in una situazione futura spiacevole.
              Infatti, ci sono motivazioni molto precise legate ad una corretta dichiarazione di perdita di possesso auto in fermo amministrativo: nel caso di dubbi basta contattare l’ufficio PRA o ACI di competenza, e sapranno sicuramente darvi una spiegazione più dettagliata dei requisiti necessari.
              Diventa importante così non farsi abbindolare da ditte poco serie o interessate solo al proprio tornaconto, che vorrebbero farvi vendere la vostra auto in fermo amministrativo con motivazioni errate o non accettate: questo espediente viene di solito utilizzato da queste ditte per non dover segnalare il proprio nome sui documenti ufficiali dell’auto. In questo modo, continuerete a figurare come i veri proprietari, e perseguibili in caso di reati con oggetto l’auto venduta.

              Nel caso si contravvenga a questa divieto viene prevista la sanzione (art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il proprietario dell?auto deve far cessare la circolazione del mezzo o lo faranno le forze dell’ordine in caso sarete fermati.
              Sul veicolo o anche sul bene strumentale come macchinari o attrezzature sarà apposto un sigillo che sarà rimosso quando sarà terminato il decorso il periodo di fermo amministrativo. Nel caso di fermo il veicolo viene trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
              All’autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
              Ma non solo perchè in questo caso è disposta anche la confisca del bene il che equivale a perdere l’intero valore residuo del bene.
              Le spese per la custodia del mezzo nel deposito saranno a carico del proprietario del mezzo.
              Nel caso intendiate presentare ricorso la restituzione non potrà comunque avvenire prima del provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

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                Ganasce fiscali sulla tua auto da lavoro | Le novità 2020 introdotte dallo stato | Affidatevi a ditte serie, noi siamo a Ferrara in via Foro Boario 136 | Cosa rischio se circolo su un auto con fermo

                Il fermo amministrativo auto non viene iscritto se dimostri, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di iscrizione, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa. O della professione che eserciti. L’auto deve essere di proprietà (sia per persona fisica sia per persona giuridica) e l’utilizzo del veicolo deve avere rilevanza per l’attività d’impresa o professionale. Occorre presentare istanza di annullamento preavviso fermo bene strumentale.

                Il Fermo Amministrativo, producendo il blocco dell’auto o di altro bene mobile iscritto al P.R.A., limitando la possibilità di utilizzo dell’autoveicolo, rischia di diventare fortemente penalizzante soprattutto nei confronti di chi, col proprio autoveicolo ci lavora.
                In questo senso, il Decreto Sviluppo, oggi convertito nella legge 12 luglio 2011, stabilisce che il Fermo e quindi le Ganasce Fiscali, debbano essere precedute dall’invio per mezzo posta ordinaria di due solleciti di pagamento e che tra i due solleciti devono intercorrere almeno sei mesi.
                La tutela del contribuente viene così rafforzata, avendo lo stesso, tutto il tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo.

                In taluni casi, può capitare che alcune ditte si propongano di acquistare la tua auto gravata da fermo amministrativo, ma imponendo una condizione: che al momento del ritiro si dichiari una perdita di possesso dell’auto in questione, con svariate motivazioni irregolari, a volte giustificate da un ricambio di pezzi usati o altre cause poco credibili. Si può essere tentati dall’accettare questa condizione, perché ci si trova in un momento economico sfavorevole.
                Purtroppo, però, questo tipo di compravendita è illegale, e potrebbe metterti in una situazione futura spiacevole.
                Infatti, ci sono motivazioni molto precise legate ad una corretta dichiarazione di perdita di possesso auto in fermo amministrativo: nel caso di dubbi basta contattare l’ufficio PRA o ACI di competenza, e sapranno sicuramente darvi una spiegazione più dettagliata dei requisiti necessari.
                Diventa importante così non farsi abbindolare da ditte poco serie o interessate solo al proprio tornaconto, che vorrebbero farvi vendere la vostra auto in fermo amministrativo con motivazioni errate o non accettate: questo espediente viene di solito utilizzato da queste ditte per non dover segnalare il proprio nome sui documenti ufficiali dell’auto. In questo modo, continuerete a figurare come i veri proprietari, e perseguibili in caso di reati con oggetto l’auto venduta.

                Nel caso si contravvenga a questa divieto viene prevista la sanzione (art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il proprietario dell?auto deve far cessare la circolazione del mezzo o lo faranno le forze dell’ordine in caso sarete fermati.
                Sul veicolo o anche sul bene strumentale come macchinari o attrezzature sarà apposto un sigillo che sarà rimosso quando sarà terminato il decorso il periodo di fermo amministrativo. Nel caso di fermo il veicolo viene trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
                All’autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
                Ma non solo perchè in questo caso è disposta anche la confisca del bene il che equivale a perdere l’intero valore residuo del bene.
                Le spese per la custodia del mezzo nel deposito saranno a carico del proprietario del mezzo.
                Nel caso intendiate presentare ricorso la restituzione non potrà comunque avvenire prima del provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

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                Hai ricevuto un avviso di fermo amministrativo da Equitalia? | Non hai ricevuto il preavviso? | Fermo amministrativo fiscale, cose da sapere

                Anche se non previsto dalla legge, solitamente l’iscrizione viene preceduta da un preavviso di fermo (atto non formale) così come raccomandato dall’Agenzia delle Entrate, per cui unico obbligo a carico del concessionario della riscossione è la comunicazione dell’iscrizione del fermo al debitore sopra cui ricade.
                Esistono dei regolamenti interni disposti da Equitalia al fine di omogenizzare le procedure dei vari agenti di riscossione e che fissano l’importo minimo di debito sotto il quale non è possibile agire.
                Questo è di 50 euro. Contro i regolamenti non si può agire in quanto si tratta di regole interne di condotta non imposte dalla legge, che vogliono coordinare al meglio l’operato di tutti gli esattori (Cerit, Serit, Gerit, etc.).
                Scopo del preavviso di fermo è scongiurare il fermo, informando il debitore che si è dato avvio alla procedura.
                Il preavviso contiene il termine di 20 giorni entro il quale pagare la somma dovuta, più tasse e spese accessorie.

                Se non hai ricevuto la notifica di preavviso, il fermo amministrativo è nullo. Per legge infatti, il debitore deve essere avvisato: non possono sottoporre a fermo la tua auto senza neanche avvisarti e darti la possibilità di pagare, di estinguere il tuo debito (G.D.P. di Milano, sez. I, sentenza n. 7280 2017).

                Quando un contribuente riceve la notifica di una cartella esattoriale, ha 60 giorni per effettuare il pagamento del debito iscritto a ruolo.
                Superato detto periodo, l’ADE o un altro agente della riscossione che ha provveduto ad emettere la cartella, può attivare specifiche procedure cautelari atte a garantire il credito, ed esecutive per far sì che il debito venga pagato dal debitore.
                Una delle procedure cautelari più comuni sono le cd. ganasce fiscali, cioè il fermo amministrativo fiscale automobile, moto, scooter, macchina agricole, pullman, camion ex Equitalia. Tale procedura, consiste quindi nell’inviare al debitore una comunicazione formale con la quale si dà seguito al mancato pagamento della cartella, attraverso la notifica del preavviso di fermo amministrativo fiscale su un veicolo a motore di proprietà del debitore.

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