Fermo amministrativo e Codice della Strada
Il codice della strada prevede, per alcune violazioni, il fermo amministrativo anche come sanzione accessoria, quindi ulteriore rispetto alla sanzione pecuniaria. È peraltro disposto automaticamente il fermo amministrativo del mezzo in tutti i casi in cui viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente, almeno che il veicolo non appartenga ad una persona che è completamente estranea alla violazione o al reato e nei casi in cui la circolazione è avvenuta contro la volontà di questa persona (così stabilisce l’art. 214 c.d.s.).
In questo caso il Codice della Strada prevede anche che:
“Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione (…)”.
Come già detto, il veicolo, se non affidato a terzi specializzati nella custodia, viene affidato al proprietario, che ha l’obbligo di custodirlo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. La circolazione con il mezzo sottoposto a fermo, pertanto, non soltanto rappresenta una violazione punita con una bella sanzione amministrativa, ma rappresenta anche violazione dei doveri del custode, il che porta conseguenze anche di carattere penale.
Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, etc.) “bloccano” un bene mobile registrato del debitore al fine di recuperare le somme dovute. Dunque tributi non versati, ma anche semplici contravvenzioni non pagate, possono portare al fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore.
Si tratta quindi di una forma di riscossione coattiva, introdotta dal D.P.R. n. 602/1973, che viene applicata sui beni mobili registrati, quindi mezzi di tutti i tipi, non solo automobili, impedendo al legittimo proprietario di servirsene finché non sarà estinto il credito dovuto. Fino a che il debitore non salda il dovuto o non ottiene comunque la cancellazione del fermo, il mezzo è sottoposto alle seguenti limitazioni:
• non può circolare, se lo fa rischia una salatissima sanzione amministrativa;
• non può essere radiato dal PRA, esportato o rottamato;
• deve essere custodito in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ad esempio garage o cortile privato.
Può invece essere venduto e anche per il nuovo proprietario varranno gli stessi limiti, per cui non potrà circolare o né rottamare l’auto acquistata e dovrà custodirla in luogo privato.
I soggetti trovati a circolare nonostante il fermo amministrativo incorreranno ad una sanzione compresa tra 776 euro e 3.111 euro e subiranno anche la confisca del mezzo, cioè il passaggio definitivo in proprietà allo Stato.
Infine, nel caso in cui il debito non venga saldato, il concessionario alla riscossione può pignorare il mezzo e farlo vendere, per rifarsi sul ricavato.